Come si diventa make up artist?
Questa è una delle domande che mi fanno più spesso e mi ricollego alla stessa domanda fatta a suo tempo da Elenia, che chiedeva:
Attestati ed Abilitazioni per diventare truccatrice
Make up artist rispondete? … Ciao a tutti! Vorrei diventare make up artist, ma ho saputo in Camera di Commercio che sono necessari l’Attestato e l’Abilitazione di Estetista (ovvero 3 anni)… a me sembra assurdo che una persona che voglia fare la truccatrice -libero professionista debba studiare per ben 3 anni anche materie che non riguardano il trucco! Come ad esempio massaggio, epilazione e ricostruzione unghie … ci sono un’infinità di Accademie di trucco che dicono di rilasciare attestati riconosciuti!! Ma hanno lo stesso valore di un diploma e di un’abilitazione di estetista? Voi che svolgete questa professione da liberi professionisti che studi avete fatto???
Grazie in anticipo!!!
Dunque cerchiamo di fare chiarezza in quanto sul web, e non solo, continuo a leggere informazioni fuorvianti o peggio del tutto sbagliate; quindi, per evitare equivoci e successive delusioni e magari dopo aver speso molti soldi … vi consiglio, prima di iscrivervi a qualsiasi Scuola/Accademia di Trucco, di farvi spiegare “ben bene e magari per iscritto” se potete truccare l’utenza finale come ad esempio una Sposa, un cliente privato ecc.; orbene scoprirete che le cose stanno diversamente.
La figura della truccatrice in Italia
In Italia la figura della Truccatrice è collegata a quella dell’Estetista, l’unica autorizzata per Legge n.1/90 a poter truccare l’utenza finale. In sostanza, senza la “Qualifica di Estetista” non è permesso in alcun modo applicare sul viso della cliente creme, sieri, struccanti od altro qualsivoglia cosmetico (trucco compreso) senza incorrere nelle sanzioni di legge di “esercizio abusivo della professione”.
Se non mi credete, vi invito a leggere l’articolo dal sito dell’ANTEP, l’Associazione Nazionale dei Truccatori Estetica Professionale e dello Spettacolo, che spiega bene e nel dettaglio “come funziona il settore del Trucco in Italia”.
Trucco Artigiano e Trucco per lo Spettacolo
Per riassumere, il settore trucco é diviso in due rami ben distinti e che teoricamente non potrebbero e non dovrebbero intersecarsi a livello di lavoro.
1) Trucco Artigiano: regolamentato dalla legge 1/90 (Estetica) e sue modificazioni e dalla legge sulla cosmetica L.11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni (D.Lgs 10.9.1991, n. 300; D.Lgs 24.4.1997, n.126 e D.Lgs 15.2.2005, n.87).
2) Trucco Professionale per lo Spettacolo: regolamentato dai vari contratti nazionali del settore (ma non esiste una legge nazionale per il suo riconoscimento giuridico). L’eventuale formazione, non obbligatoria, è ancora riconducibile alla legge quadro 845/78 di cui alcune Regioni ne hanno legiferato gli applicativi.
Il Trucco Artigiano dell’Estetista
Dunque nel merito, con il Trucco Artigiano, il prodotto cosmetico (trucco) deve essere applicato sull’utenza finale (cliente) dalla figura professionale dell’Estetista o da figure similari identificate da apposite leggi (in possesso di relativa Qualifica Professionale). Gli operatori devono avere un “luogo fisso“ dove operare e non è ammesso l’ambulantato. Può essere ammesso il “servizio presso l’altrui domicilio” solo nei casi di accertata reale impossibilità o grave impedimento del fruitore del servizio stesso a recarsi presso la sede dell’operatore. E’ obbligatoria la partita IVA, anche nel caso specifico di un soggetto appartenente ai contribuenti minimi (art. 1 comma 100 legge finanziaria per il 2008). In alternativa essere dipendente diretto, con regolare assunzione a norma del CCNL vigente, da parte di un soggetto singolo o societario che svolga la suddetta attività. E’ ammessa la possibilità del “Co-working“ ovvero l’affitto della Poltrona, Postazione o Cabina per le imprese dell’Acconciatura e dell’Estetica (riferimento all’ Avviso Comune sottoscritto nell’Ottobre 2011 da tutte le sigle sindacali) tra l’artigiano, la ditta individuale o la società solo nel caso che concedente ed affittuario siano esercenti la medesima attività e stipulino un regolare contratto in regola con i requisiti richiesti.
Il Trucco per lo Spettacolo
Il secondo tipo di figura professionale, quella del Truccatore per lo spettacolo per intenderci, è rivolto invece ed esclusivamente allo spettacolo (e non all’utenza finale!) dove l’operatore non ha nessuna attività fissa riconducibile alla Camera di Commercio ( in quanto una prestazione professionale non è commercio!!!) e lavora attraverso le varie tipologie di contrattistica applicabili allo spettacolo. In alcuni casi è ammesso anche avere una partita iva personale se il lavoro è svolto in appalto personale o sotto forma societaria. Per divenire truccatori dello spettacolo non serve nessun titolo (in quanto non esiste per legge) ma è consigliabile un buon corso settoriale specifico (ed ecco che qui entrano in gioco le varie scuole/accademie di trucco che rilasciano gli Attestati).
Differenza tra Qualifiche professionali ed Attestati
Quindi e per rispondere in merito ai vari Attestati e Qualifiche (cogliamo anche l’occasione per specificarne ben bene la differenza, dove un Attestato non è riconosciuto valido nel mondo del lavoro, mentre la Qualifica professionale ha valore di legge), a tutt’oggi ci risulta che tutti gli Attestati e Qualifiche rilasciate dalle varie Regioni sul Trucco e sulla sua professione, sono validi solo ed esclusivamente per il trucco nello spettacolo, dove purtroppo non serve alcun attestato per svolgere la mansione di truccatore, ma soltanto un contratto di lavoro ad hoc.
ATTENZIONE: Le sopracitate Qualifiche regionali (ed ancora di più i vari Attestati) NON ABILITANO nel modo più assoluto a truccare l’utenza finale, ne tanto meno permettono di essere free-lance (al di fuori dello spettacolo) e lavorare presso centri estetici, saloni di parrucchieri, truccare spose o fare giornate per case cosmetiche. Ricordando a tutti gli operatori del settore che senza la “Qualifica di Estetica” non è permesso in alcun modo applicare sul viso dell’utenza finale (cliente) creme, sieri, struccanti od altro qualsivoglia cosmetico (trucco compreso!) senza incorrere nelle sanzioni di legge per “abuso di professione”. Questa è la realtà Italiana in merito alla nostra professione.
Il mio inquadramento Ateco
Nel mio caso, oltre ad aver fatto una Accademia di trucco a Londra ho conseguito in Italia la Qualifica di Estetista (1°livello) e Specializzazione (2°livello) ed altre competenze in trucco oncologico ecc., ho scelto di aprire una partita iva come freelance (con codice ateco: 960202 – Servizi degli Istituti di Bellezza, servizi di estetista, trattamenti al viso e di bellezza, trucco ecc.) in quanto si confaceva meglio al mio tipo di attività che spazia dal truccare le spose e clienti privati, alle giornate di formazione, all’insegnamento del trucco e visagismo in una scuola professionale per estetiste, alle varie esibizioni di make up, shooting per campagne pubblicitarie e televisive, presentazione di prodotti cosmetici per diversi brand ecc.
Proposta di Legge
A mio parere la figura del truccatore si è evoluta nel tempo ed il trucco è diventato una vera e propria specializzazione nel mondo della bellezza, motivo per cui andrebbe inquadrato al di fuori della figura professionale dell’estetista, con un corso di studio a parte ed un riconoscimento giuridico ad hoc. L’Associazione ANTEP, meritoriamente si sta battendo affinchè cambi qualche cosa, ovvero una legge nazionale che identifichi e riconosca il truccatore di bellezza al di fuori della figura professionale dell’estetica, speriamo bene.
Informazioni tratte dal sito dell’ANTEP http://www.antep.it/professione-truccatore/